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Legge Regionale
2 febbraio 2010
, n. 4
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento
(BURL n. 5, 2° suppl. ord. del 04 Febbraio 2010 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02;4
Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1. La presente legge prevede disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali la dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia, come identificati dalla letteratura scientifica ed ha lo scopo di:
a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppi e realizzi la persona;
Art. 2
(Iniziative di informazione e sensibilizzazione)
1. La Regione promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche dei soggetti con DSA.
2. Le iniziative di cui al comma 1, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonché ai consultori pubblici e privati accreditati.
Art. 3
(Interventi per la formazione del personale docente)
1. Nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 7, la Regione prevede, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico regionale e con il sistema di istruzione e formazione professionale regionale, l'attivazione di iniziative formative rivolte al personale docente, per fornire adeguati strumenti di individuazione precoce dei DSA e consentire l'adozione di percorsi didattici specifici, nonché il monitoraggio dei DSA.
Art. 4
(Contributi)
1. La Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli studenti e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con DSA.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati nell'ambito delle attività di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia).
Art. 5
(Interventi in ambito sanitario)
1. La Regione sostiene le attività diagnostiche e riabilitative rivolte ai soggetti con DSA attraverso:
a) l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione;
Art. 7
(Programmazione regionale)
1. La Regione adotta entro il 31 luglio di ogni anno il programma delle iniziative di cui alla presente legge ad esclusione degli interventi nell'ambito dell'istruzione e formazione, i quali sono ricompresi nella programmazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia).
Art. 8
(Norma finanziaria)
1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 5 si provvede, per l'esercizio finanziario 2010 e seguenti, con le risorse quantificate con legge di bilancio e stanziate annualmente all'UPB 5.1.0.2.256 'Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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